IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'art. 18, comma 2 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3,
come  modificato  dall'art. 11 della legge regionale 25 febbraio 1992
n. 6, e' cosi' sostituito:
   "2. I contributi sono trattenuti mensilmente, nella misura del  27
per  cento,  dall'indennita'  fissa  prevista  dall'art. 2 comma 1 al
netto  delle  ritenute  per   fine   mandato   e   fiscali   e   sono
contemporaneamente versati al fondo mutualistico interno".