IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 18, comma 2 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3, come modificato dall'art. 11 della legge regionale 25 febbraio 1992 n. 6, e' cosi' sostituito: "2. I contributi sono trattenuti mensilmente, nella misura del 27 per cento, dall'indennita' fissa prevista dall'art. 2 comma 1 al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali e sono contemporaneamente versati al fondo mutualistico interno".